DECRETO SEMPLIFICAZIONI e DPR 380/2001 – Webinar 04.12.2020

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DECRETO SEMPLIFICAZIONI e DPR 380/2001

WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Testo Unico Edilizia dopo l’entrata in vigore della legge 120/2020

Su proposta delle sezioni CeNSU del FVG, Veneto e di Rimini, Parma e Torino

4 dicembre 2020 – piattaforma Web CNI

Programma:

14:30 Interventi di saluto CNI Armando Zambrano – Presidente CNI

14:40 Introduzione

Paolo La Greca – Presidente CeNSU – Ordinario di Urbanistica Università di Catania

14:50 Presentazione del moderatore Marco Colombo – Libero professionista in Novi – Direttivo CeNSU

15:00 DPR 380 e decreto semplificazioni

Analisi del nuovo testo di Legge (Modifiche al Dpr 380)

Ermete Dal Prato – Direttore rivista “L’Ufficio Tecnico” – Docente Urbanistica Università di San Marino

Il tavolo di lavoro per la revisione del DPR 380

Giovanni Cardinale – Rappresentante CNI al tavolo di lavoro – Vice Presidente C.N.I.

Aspetti edilizi ed urbanistici nella revisione del DPR 380

Pier Luigi Capra – Libero Professionista in Parma – Vice Presidente CeNSU

16:00 Urbanistica e/o Edilizia? Approfondimenti applicativi

L’esperienza del Professionista

Giorgio Sandrone– Libero Professionista in Torino –Consiglio Direttivo CeNSU

Criticità dal punto di vista giuridico amministrativo

Stefano Bigolaro – Libero Professionista in Padova – Presidente dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti

Troppi Piani, nessun Piano Un Piano Particolareggiato 4.0 come strumento risolutivo delle criticità edilizie

Flavio Piva – Libero Professionista in FVG – Consiglio Direttivo CeNSU

17:00 Approfondimento sui temi trattati in relazione alle osservazioni pervenute

Rolando Renzi – Libero Professionista in Rimini – Tesoriere CeNSU

17:30 Considerazioni finali

17.40 Chiusura lavori

Iscrizioni:

Per iscriversi al seminario sarà inviata apposita e-mail dalla Fondazione del CNI agli iscritti agli Ordini territoriali. Non potranno essere accolte più di 3.000 adesioni.

La partecipazione avrà un costo di € 5,00

Crediti formativi:

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento dei seguenti crediti:

3 crediti CFP per ingegneri iscritti agli Ordini professionali.

2 Commenti

  1. Voglio innanzitutto porgere il mio ringraziamento per aver trattato un tema così attuale ed interessante attraverso i preziosi contributi di relatori di primo livello che hanno saputo cogliere la situazione di difficoltà che tutti noi professionisti viviamo quotidianamente nella nostra attività.
    Mi permetto di rimettere alla Vostra attenzione un quesito che è stato sollevato alla fine dell’evento e che non ha trovato una piena risposta a causa del poco tempo rimasto.
    Un collega aveva posto all’attenzione del Prof. Dal Prato la questione degli interventi di demolizione e ricostruzione aventi ad oggetto immobili vincolati, in particolare veniva chiesto se gli edifici posti all’interno di aree sottoposte a vincoli paesaggistici ( artt. 136 – 142 D.lgs. 42/2004) siano equiparabili agli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. La questione è di primaria rilevanza posto che l’art.3 lettera d del DPR 380/01 si riferisce ad immobili vincolati e dunque sembra riferirsi sia agli edifici vincolati, sia agli edifici non vincolati, ma inseriti all’interno di zone vincolate paesaggisticamente. Una interpretazione letterale del dettato normativo sembrerebbe richiedere il massimo livello di conservazione per qualunque tipo di edificio che, benchè privo di un interesse proprio, si trovi all’interno di una zona sottoposta a vincolo. Conseguentemente si verrebbero a tutelare anche quelle costruzioni che sarebbero meritevoli di demolizione piuttosto che di conservazione. Sinceramente ritengo che una simile lettura sia contraria al principio della tutela dei beni culturali e del paesaggio.
    La circolare interpretativa recentemene emanata sembra fare riferimento specifico agli edifici vincolati e non agli edifici posti in aree vincolate paesaggisticamente, per le quali sembra che debba applicarsi lo stesso regime valido per gli edifici nelle zone A, nei centri e nuclei storici e nelle aree di pregio storico o architettonico.
    Dunque si chiede se sia qualificabile come ristrutturazione un intervento di demolizione e ricostruzione di un edifico posto in area sottoposta a vincolo paesaggistico, che preveda incremento volumetrico e variazione di sagoma, sedime, prospetti previa acquisizione dell’assenso da parete della Sovrintendenza competente. Nel caso in cui il suddetto intervento sia da qualficarsi come nuova costruzione, ritengo che la previsione normativa sia assolutamente da modificare perché anziché perseguire il fine ultimo della tutela dei beni culturali e del paesaggio mira a consolidare gli orrori costruttivi di un epoca passata, visto che ad oggi sono incentivate le ristrutturazioni e non le nuove costruzioni. Sono assolutamente convinto che il fine superiore della tutela del patrimonio storico architettonico e paesaggistico, non possa essere perseguito attravarso la rigida applicazione di regole emanate per decreto, ma richieda invece un impegno intellettuale che trova la sua più incisiva azione nel progetto e nel processo di dialogo e confronto che ne sono alla base. Per questo ritengo che se l’orientamento normativo dovesse essere quello letteralmente espresso, sia necessario un impegno per modificare un’impostazione che sembra avere un carattere puramente ideologico, che esprime unicamente sfiducia nei confronti dei progettisti, senza perseguire il fine ultimo dichiarato.
    Grazie per l’attenzione.
    Ing. Andrea Balsamini

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