Ermete Dal Prato: Dopo il Caso Milano o sanatoria o repressione

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Dopo il Salva Casa o sanatoria o repressione

Il Decreto Salva Casa non introduce un nuovo condono ma una sanatoria “a regime”, con criteri più ampi rispetto al passato. Tuttavia, restano forti limiti: la regionalizzazione delle definizioni (come le “variazioni essenziali”) rischia di compromettere l’uniformità applicativa e di creare nuove incertezze. L’autore sottolinea le incongruenze tra il sistema sanzionatorio e quello sanante, evidenziando come, al di fuori dei casi sanabili, rimanga solo la repressione. La riforma è strutturale o solo un equilibrio instabile? Cosa cambia davvero per i cittadini?

Ermete Dalprato

L’obiettivo del Salva-Casa era quello dichiarato di semplificare e di rilanciare il mercato immobiliare. In realtà era anche quello di tacitare le ricorrenti voci di un nuovo condono edilizio e di rifare l’“Ora Zero” dell’edilizia che era già stato a suo tempo l’obiettivo (mancato) della legge n. 47/85.

Del perché la legge n. 47/85 abbia fallito abbiamo detto in altre occasioni.

L’Autore riprende il discorso per verificare quali prospettive effettive di successo abbia oggi la neonata normativa che – in materia – si propone come definitiva.

Pur nelle difficoltà e disomogeneità interpretative non tutto però sarà sanabile e allora …


Uno dei principali obiettivi della legge Salva-Casa era (ed è) quello (cito testualmente) “… di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare…”.

Rilanciare il mercato immobiliare non è la stessa cosa di “regolarizzare il patrimonio immobiliare”; diciamo che la regolarizzazione del patrimonio è una sorta di effetto collaterale all’esigenza della commercializzazione o, forse sarebbe meglio dire, che è (o dovrebbe essere) il presupposto della commercializzazione (ma poi vedremo che non è proprio così).

Questo è il caso in cui scambiando “l’ordine dei fattori” non è vero che il prodotto non cambia; cambia e anche di molto.

Gli effetti positivi del Salva-Casa

Con l’obiettivo della commercializzazione si è dunque finalmente affrontato il delicato tema della sanabilità il che ha certamente un effetto positivo sotto due aspetti:

  • Il primo è che così ci mettiamo il cuore in pace sulla mai sopita aspettativa di un nuovo condono edilizio. Un nuovo condono non ci sarà. Anzi, direi che la complessità dell’elaborazione parlamentare delle nuove norme e l’evidente intrinseca incongruenza di alcune di esse, manifestano chiaramente la diversità di visione di un Legislatore combattuto tra intenti di maggiore o minore “apertura” e quindi ben difficilmente si troverà a breve una sintesi migliore. Piaccia o no il sistema oggi delineato reggerà (a mio avviso) nel suo impalcato di fondo, anche se sarà sottoposto a integrazioni (o fors’anche forzature ?) legislative regionali che non ne aiuteranno l’omogenea applicazione sul territorio nazionale come invece sarebbe dovuto.
  • Il secondo è che finalmente – come avevamo auspicato da tempo – si tratta di una legge “a regime” le cui opportunità non sono costrette entro limiti temporali e questo ci darà tempo e modo di approfondirne il contenuto e di applicarlo correttamente.

E di applicarlo anche progressivamente “al bisogno”, il che allungherà i tempi, ma ne aumenterà l’efficacia.

Questo motiva in parte (anche se non giustifica) il lungo tempo intercorso dall’emanazione della norma (pur ritenuta “urgente e indifferibile”, cito ancora testualmente dalle premesse del d.l.) per la formalizzazione degli strumenti per darvi applicazione (da molti, ma non da me, ritenuti essenziali), ovvero la circolare interpretativa del MIT, i “moduli” statali per la presentazione delle istanze cui si stanno aggiungendo alcune leggi regionali (con la relativa modulistica).

La regionalizzazione di norme che volevano essere “di principio”

Questo assetto normativo, a dir poco “complesso”, porterà ad inevitabili “disparità applicative” a livello regionale ma, soprattutto, a far sì che gli operatori si racchiuderanno ognuno nel proprio ambito regionale regredendo dalla discussione nazionale e dai principi del provvedimento.

Se un aspetto positivo c’è stato in questo lungo periodo (un anno) di dibattito interpretativo è stato quello di affrontare i temi a livello concettuale generale e non locale.

La regionalizzazione che seguirà alle leggi regionali in corso di progressiva emanazione farà perdere la visione unitaria del problema per cui, se la finalità del Legislatore era quella della “certezza giuridica”, temo che non aumenterà perché ho l’impressione che le leggi regionali daranno nuovo lavoro alla Corte Costituzionale.

Le attuali certezze …

Al netto però di queste argomentazioni “di dettaglio” (si fa per dire) un aspetto è certo:

  • Non ci saranno nuovi condoni e le condizioni di sanabilità sono (e resteranno) quelle disposte dalla legge Salva-Casa, ovvero ex articolo 36, 36-bis e, se vogliamo aggiungere in subordine, 34-bis e 34-ter);
  • La sanabilità è condizionata all’attuale conformità edilizia e urbanistica.

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/dopo-il-salva-casa-o-sanatoria-o-repressione/

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