Statuto

STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI URBANISTICI

(versione aggiornata con modifiche allo statuto vigente approvate nell’Assemblea Generale del 5 maggio 2017 in Roma e ratificato con modifiche a Torino il 20 aprile 2018)

CAPO I – ISTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO NAZIONALE

Articolo 1

Ad iniziativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è istituito il “Centro Nazionale di Studi Urbanistici”, siglabile “CeNSU”, con sede in Roma presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, ente del quale è stata riconosciuta la personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica n. 840 del 1° luglio 1971.

Articolo 2

Gli scopi del Centro Nazionale sono:
a) incrementare l’interesse agli studi urbanistici, promuovendo iniziative culturali, di informazione e di aggiornamento;
b) favorire la collaborazione con le varie Associazioni e gli Enti Pubblici che curano, sia in sede di studio che di attuazione, la soluzione di questioni urbanistiche;
c) presentare all’attenzione dei propri iscritti problemi di interesse nazionale ed esprimersi in merito;
d) configurarsi quale organo qualificato di consulenza per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, laddove richiesto, per gli organismi politico-amministrativi;
e) valorizzare l’apporto dell’attività professionale e della specifica competenza dell’Ingegnere negli studi urbanistici e nella attuazione delle iniziative.

CAPO II – ISCRIZIONE E APPARTENENZA AL CENTRO NAZIONALE

Articolo 3

Possono essere membri effettivi del Centro Nazionale di Studi Urbanistici tutti gli ingegneri che si occupino di problemi urbanistici.Può altresì essere iscritto al Centro Nazionale di Studi Urbanistici, in qualità di membro aderente, chiunque condivida le finalità e gli scopi del Centro.I soci aderenti possono partecipare all’Assemblea Generale degli iscritti senza diritto di voto e non sono eleggibili negli organi del Centro Nazionale di cui al successivo art. 4 ad eccezione del Comitato Scientifico..

CAPO III – ORGANI DEL CENTRO NAZIONALE

Articolo 4

Gli organi del Centro Nazionale sono:
a) l’Assemblea Generale degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Revisore dei Conti;
f) il Comitato Scientifico.

Articolo 5

Partecipazione all’Assemblea – Diritto di voto.
Alle assemblee possono partecipare tutti gli ingegneri membri effettivi e tutti i soci aderenti che risultino regolarmente iscritti al Centro Nazionale di Studi Urbanistici e siano in regola con il versamento della quota annuale.
Il diritto di voto è limitato ai soli membri effettivi presenti all’Assemblea, ciascuno dei quali potrà essere portatore di massimo una delega di altro iscritto.
I membri aderenti non possono essere portatori di alcuna delega.

Articolo 6

L’Assemblea Generale è l’organo sovrano.
Essa ha i seguenti compiti:
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti;
– approvare, in occasione dell’Assemblea Ordinaria, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione generale del Presidente;
– deliberare sugli indirizzi programmatici e sulle attività del Centro Nazionale;
– approvare le modifiche allo statuto.

Articolo 7

L’Assemblea generale:
– viene convocata in sessione ordinaria, una volta all’anno, di norma entro il 30 aprile;
– può essere convocata in sessione straordinaria in qualunque momento su iniziativa del Presidente del Centro Nazionale, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta, fatta pervenire direttamente al Presidente, da parte di almeno un quinto dei membri effettivi in regola con la quota associativa.
La convocazione sarà a cura della Segreteria del Consiglio Direttivo, a mezzo di circolare anche via mail inviata a tutti gli iscritti, almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’avviso circolare comprenderà sempre l’ordine del giorno della Assemblea e preciserà luogo, giorno ed ora della riunione, in prima e seconda convocazione.
La seconda convocazione potrà aver luogo a distanza non minore di un’ora dalla prima convocazione.
Le Assemblee richieste dagli iscritti dovranno essere convocate con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta al Presidente del Centro Nazionale.

Articolo 8 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più uno degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea

Presiede l’Assemblea il Presidente del Centro Nazionale; in caso di sua assenza la presidenza verrà assunta da un Vice Presidente.

Articolo 10 – Deliberazioni dell’Assemblea ed elezioni

Le deliberazioni vengono sempre prese per votazione a maggioranza relativa (la metà dei presenti più uno), secondo le modalità preventivamente fissate dall’Assemblea stessa: a scrutinio segreto o per alzata di mano o per appello nominale.
Per le elezioni delle cariche sociali l’Assemblea designa un Presidente di Seggio e due scrutatori.
In caso di votazione a scrutinio segreto, la Presidenza del seggio curerà che a ciascun presente siano consegnate schede in bianco predisposte ove ciascun votante potrà scrivere un numero di nominativi – nome e cognome – alle voci “Consiglio Direttivo”, “Collegio dei Probiviri” e “Revisore dei Conti”, corrispondente alle cariche vacanti.
Resteranno eletti gli iscritti che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti avrà la preferenza l’iscritto con maggiore anzianità di laurea.
Un iscritto che risultasse eventualmente eletto in più di una delle cariche di cui sopra potrà optare per quella che preferisce, non essendo compatibile il cumulo degli incarichi.
Egli verrà surrogato dal primo non eletto nell’organo di cui è rimasto vacante il posto.è ammessa l’affissione di liste di candidati nell’interno del seggio.

Articolo 11

Le cariche sociali non sono retribuite.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri, di cui 10 (dieci) eletti dall’Assemblea Generale degli iscritti, 2 (due) eletti dall’Assemblea dei Presidenti degli Ordini provinciali, 3 (tre) designati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di cui almeno uno componente del Consiglio Nazionale Ingegneri medesimo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.
Esso elegge nel proprio seno – a scrutinio segreto:
– il Presidente;
– due Vice Presidenti;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– un componente del Consiglio Nazionale Ingegneri individuato tra i tre componenti del Consiglio Direttivo designati dal CNI.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Past President del CeNSU.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni quattro mesi in riunione ordinaria ed in riunione straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la opportunità o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Quando uno dei Consiglieri eletti dall’Assemblea cessi dal suo incarico subentra l’Iscritto risultato primo tra i non eletti.
Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri pongono in crisi il Consiglio stesso che resterà in carica per la sola ordinaria Amministrazione.
Le nuove elezioni dovranno essere indette entro un mese dalla data delle dimissioni.
L’assenza non preventivamente giustificata a tre riunioni consecutive di un membro del Consiglio determina automaticamente la decadenza dalla carica.
Il Consiglio è convocato dal Presidente per iscritto o per via telematica con preavviso di almeno otto giorni.

Articolo 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Centro Nazionale.
a) provvede alla gestione ordinaria del Centro secondo le finalità previste dallo Statuto e le linee generali di azione fissate dalla Assemblea;
b) agisce d’iniziativa nel caso in cui necessiti l’intervento immediato nell’interesse e salvaguardia delle finalità del Centro Nazionale;
c) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
d) compila i bilanci;
e) determina le quote dovute da ciascun iscritto al Centro Nazionale;
f) raccoglie e vaglia il materiale di studio elaborato dal Centro per eventuali pubblicazioni;
g) nomina il Comitato Scientifico e le Commissioni di Studio o di Lavoro cui possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni al Centro;
h) cura i rapporti con Enti Pubblici e con altre organizzazioni interessate ai fini del Centro;
i) organizza il lavoro di studio e di informazione del Centro: conferenze, incontri, viaggi d’istruzione, ecc.;
l) mantiene i contatti con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
m) deferisce al Collegio dei Probiviri le questioni ad esso inerenti;
n) promuove ogni iniziativa che ritenga utile alle finalità del Centro Nazionale;
o) promuove la costituzione dei Centri Regionali e Provinciali e può, per motivate ragioni potenzialmente lesive dell’onorabilità del Centro Nazionale, commissariare i Centri Regionali e Provinciali stessi, fino alla legittima rielezione di un consiglio direttivo.

Articolo 14 – Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente del Centro, dai due Vice Presidenti, dal Segretario,  dal Tesoriere e dal componente del Consiglio Nazionale Ingegneri eletto nel Consiglio Direttivo.
Alle riunioni della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il Past President del CeNSU.
La Giunta Esecutiva provvede alla ordinaria attività del Centro Nazionale secondo le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo del Centro Nazionale stesso.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, dura in carica quattro anni e delibera a maggioranza quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.
Per fattispecie particolari e/o tematiche specifiche, la Giunta può avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio.

Articolo 15 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Centro Nazionale.
Vigila sull’osservanza delle norme statutarie e sul buon funzionamento del Consiglio direttivo; convoca le assemblee degli iscritti e le riunioni di Consiglio e di Giunta; svolge opera di mediazione sulle divergenze che potessero insorgere in seno al Centro Nazionale e deferisce, sentito il Consiglio, al Collegio dei Probiviri, gli iscritti ritenuti passibili di provvedimenti disciplinari.
Riferisce alla Assemblea sull’opera svolta dal Consiglio Direttivo e sui programmi per l’avvenire.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano di laurea.

Articolo 16 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle adunanze delle Assemblee, del Consiglio e della Giunta Esecutiva.
E’ responsabile della organizzazione operativa del Centro, della conservazione e dell’aggiornamento dell’elenco degli iscritti, attua le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva.

Articolo 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della Cassa, cura la riscossione degli introiti, esegue i pagamenti e propone al Consiglio i provvedimenti per reperire i fondi occorrenti alla vita del Centro.

Articolo 18 – Collegio dei Probiviri

è costituito da tre membri eletti come disposto nel precedente art. 10 fra gli iscritti più autorevoli, aventi un’anzianità di almeno 20 anni di laurea.
Ha funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti ed è giudice insindacabile in materia di controversie statutarie.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può proporre al Consiglio Direttivo nei confronti degli iscritti sono:
a) avvertimento orale;
b) censura scritta;
c) sospensione;
d) cancellazione dal Centro.
Le decisioni finali spettano comunque al Consiglio Direttivo.
L’avvertimento orale e la censura vengono comunicati dal Presidente del Centro Nazionale direttamente all’interessato.
La sospensione e la cancellazione possono comportare la pubblicazione del provvedimento, con la motivazione, nell’ambito del Centro.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo l’Iscritto può ricorrere all’Assemblea Generale chiedendo al Presidente che questa sia invitata a esprimersi sulla relativa decisione.

Articolo 19 – Revisore dei Conti

E’ eletto come disposto nel precedente art. 10; sorveglia sulle questioni amministrative del Centro.
Il tesoriere è tenuto a porre a disposizione del Revisore i documenti contabili.
Il Revisore riferisce direttamente al Presidente del Centro e all’Assemblea degli Iscritti.

Articolo 20 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo permanente di consulenza del Consiglio Direttivo, al quale trasmette indicazioni e proposte e suggerisce azioni da svolgere.
Richiesto dal Consiglio, il Comitato Scientifico esprime pareri e formula osservazioni.
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo come disposto nel precedente articolo 13 e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Articolo 21 – Norme varie

Il Centro Nazionale ha la facoltà, previa deliberazione del Consiglio, di accettare legati, doni di valore, mobili o immobili, che andranno a far parte del suo patrimonio: questo, in caso di scioglimento del Centro Nazionale, sarà devoluto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Articolo 22 – Centri Regionali e Provinciali

Il Centro Nazionale di Studi Urbanistici si articola in Centri Regionali e in Centri Provinciali di Studi Urbanistici, aventi rispettivamente sede nel Capoluogo Regionale e nei Capoluoghi di Provincia, ciascuno dotato di ordinamento autonomo, conforme al presente Statuto.
Gli iscritti ai Centri Regionali e Provinciali di Studi Urbanistici sono iscritti di diritto al Centro Nazionale, purché in regola con il pagamento della quota annuale.
In ciascuna Provincia è ammesso un solo Centro Provinciale.
I Centri Regionali e i Centri Provinciali sono impegnati a concordare e a definire con le corrispondenti Federazioni e/o Consulte Regionali e con i rispettivi Ordini Provinciali gli opportuni raccordi istituzionali e operativi in materia urbanistica e ambientale; in particolare, tenuto conto della competenza legislativa in materia urbanistica in capo alle Regioni, i Centri Regionali di Studi Urbanistici dovranno ricercare la massima collaborazione, pur nel rispetto dell’autonomia statutaria, con le Federazioni e/o Consulte Regionali, al fine di trasmettere all’esterno in maniera univoca la voce e le opinioni della categoria degli Ingegneri in materia urbanistica e ambientale.
Roma, 5 maggio 2017
 
 
 
 
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VERSIONE PRECEDENTE – 4 dicembre 2012
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STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI URBANISTICI
(versione aggiornata con modifiche approvate nell’Assemblea Generale del 4 dicembre 2012 a Roma)
CAPO I – ISTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO NAZIONALE
Articolo 1
Ad iniziativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è istituito il “Centro Nazionale di Studi Urbanistici”, con sede in Roma presso il Consiglio Nazionale Ingegneri.
Articolo 2
Gli scopi del Centro Nazionale sono:
a) incrementare l’interesse agli studi urbanistici, promuovendo iniziative culturali, di informazione e di aggiornamento;
b) favorire la collaborazione con le varie Associazioni e gli Enti Pubblici che curano, sia in sede di studio che di attuazione, la soluzione di questioni urbanistiche;
c) presentare all’attenzione dei propri iscritti problemi di interesse nazionale ed esprimersi in merito;
d) configurarsi quale organo qualificato di consulenza per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, laddove richiesto, per gli organismi politico-amministrativi;
e) valorizzare l’apporto dell’attività professionale e della specifica competenza dell’Ingegnere negli studi urbanistici e nella attuazione delle iniziative.
CAPO II – ISCRIZIONE E APPARTENENZA AL CENTRO NAZIONALE
Articolo 3
Possono essere membri del Centro Nazionale di Studi Urbanistici tutti gli ingegneri che si occupino di problemi urbanistici.
CAPO III – ORGANI DEL CENTRO NAZIONALE
Articolo 4
Gli organi del Centro Nazionale sono:
a) l’Assemblea Generale degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Revisore dei Conti.
Articolo 5
Partecipazione all’Assemblea – Diritto di voto.
Alle assemblee possono partecipare tutti gli ingegneri che risultino regolarmente iscritti al Centro Nazionale di Studi Urbanistici e siano in regola con il versamento della quota annuale.
Il diritto di voto è limitato agli iscritti presenti all’Assemblea, ciascuno dei quali potrà essere portatore di massimo una delega di altro iscritto.
Articolo 6
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano. Essa ha i seguenti compiti:
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e il Revisore dei Conti;
– approvare, in occasione dell’Assemblea Ordinaria, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione generale del Presidente;
– deliberare sugli indirizzi programmatici e sulle attività del Centro Nazionale;
– approvare le modifiche allo statuto.
Articolo 7
L’Assemblea generale:
– viene convocata in sessione ordinaria, una volta all’anno, di norma entro il 30 aprile;
– può essere convocata in sessione straordinaria in qualunque momento su iniziativa del Presidente del Centro Nazionale, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta, fatta pervenire direttamente al Presidente, da parte di almeno un quinto degli iscritti in regola con la quota associativa.
La convocazione sarà a cura della Segreteria del Consiglio Direttivo, a mezzo di circolare anche via mail inviata a tutti gli iscritti, almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’avviso circolare comprenderà sempre l’ordine del giorno della Assemblea e preciserà luogo, giorno ed ora della riunione, in prima e seconda convocazione.
La seconda convocazione potrà aver luogo a distanza non minore di un’ora dalla prima convocazione.
Le Assemblee richieste dagli iscritti dovranno essere convocate con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta scritta al Presidente del Centro Nazionale.
Articolo 8 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più uno degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea
Presiede l’Assemblea il Presidente del Centro Nazionale; in caso di sua assenza la presidenza verrà assunta da un Vice Presidente.
Articolo 10 – Deliberazioni dell’Assemblea ed elezioni
Le deliberazioni vengono sempre prese per votazione a maggioranza relativa (la metà dei presenti più uno), secondo le modalità preventivamente fissate dall’Assemblea stessa: a scrutinio segreto o per alzata di mano o per appello nominale.
Per le elezioni delle cariche sociali l’Assemblea designa un Presidente di Seggio e due scrutatori.
In caso di votazione a scrutinio segreto, la Presidenza del seggio curerà che a ciascun presente siano consegnate schede in bianco predisposte ove ciascun votante potrà scrivere un numero di nominativi – nome e cognome – alle voci “Consiglio Direttivo”, “Collegio dei Probiviri” e “Revisore dei Conti”, corrispondente alle cariche vacanti. Resteranno eletti gli iscritti che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti avrà la preferenza l’iscritto con maggiore anzianità di laurea.
Un iscritto che risultasse eventualmente eletto in più di una delle cariche di cui sopra potrà optare per quella che preferisce, non essendo compatibile il cumulo degli incarichi. Egli verrà surrogato dal primo non eletto nell’organo di cui è rimasto vacante il posto.
è ammessa l’affissione di liste di candidati nell’interno del seggio.
Articolo 11
Le cariche sociali non sono retribuite.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri, di cui 10 (dieci) eletti dall’Assemblea Generale degli iscritti, 2 (due) eletti dall’Assemblea dei Presidenti degli Ordini provinciali, 3 (tre) designati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.
Esso elegge nel proprio seno – a scrutinio segreto:
– il Presidente;
– due Vice Presidenti;
– il Segretario;
– il Tesoriere.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni quattro mesi in riunione ordinaria ed in riunione straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la opportunità o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Quando uno dei Consiglieri eletti dall’Assemblea cessi dal suo incarico subentra l’Iscritto risultato primo tra i non eletti.
Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri pongono in crisi il Consiglio stesso che resterà in carica per la sola ordinaria Amministrazione.
Le nuove elezioni dovranno essere indette entro un mese dalla data delle dimissioni.
L’assenza non preventivamente giustificata a tre riunioni consecutive di un membro del Consiglio determina automaticamente la decadenza dalla carica.
Il Consiglio è convocato dal Presidente per iscritto o per via telematica con preavviso di almeno otto giorni.
Articolo 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Centro Nazionale.
a) provvede alla gestione ordinaria del centro secondo le finalità previste dallo Statuto e le linee generali di azione fissate dalla Assemblea;
b) agisce d’iniziativa nel caso in cui necessiti l’intervento immediato nell’interesse e salvaguardia delle finalità del Centro Nazionale;
c) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
d) compila i bilanci;
e) determina le quote dovute da ciascun iscritto al Centro Nazionale;
f) raccoglie e vaglia il materiale di studio elaborato dal Centro per eventuali pubblicazioni;
g) nomina Commissioni di Studio o di Lavoro cui possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni al Centro;
h) cura i rapporti con Enti Pubblici e con altre organizzazioni interessate ai fini del Centro;
i) organizza il lavoro di studio e di informazione del Centro: conferenze, incontri, viaggi d’istruzione, ecc.;
l) mantiene i contatti con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
m) deferisce al Collegio dei Probiviri le questioni ad esso inerenti;
n) promuove ogni iniziativa che ritenga utile alle finalità del Centro Nazionale;
o) promuove la costituzione dei Centri Regionali e Provinciali e può, per motivate ragioni potenzialmente lesive dell’onorabilità del Centro Nazionale, commissariare i Centri Regionali e Provinciali stessi, fino alla legittima rielezione di un consiglio direttivo.
Articolo 14 – Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente del Centro, dai due Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
La Giunta Esecutiva provvede alla ordinaria attività del Centro Nazionale secondo le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo del Centro Nazionale stesso.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, dura in carica tre anni e delibera a maggioranza quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.
Per fattispecie particolari e/o tematiche specifiche, la Giunta può avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio.
Articolo 15 – Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante del Centro Nazionale.
Vigila sull’osservanza delle norme statutarie e sul buon funzionamento del Consiglio direttivo; convoca le assemblee degli iscritti e le riunioni di Consiglio e di Giunta; svolge opera di mediazione sulle divergenze che potessero insorgere in seno al Centro Nazionale e deferisce, sentito il Consiglio, al Collegio dei Probiviri, gli iscritti ritenuti passibili di provvedimenti disciplinari. Riferisce alla Assemblea sull’opera svolta dal Consiglio Direttivo e sui programmi per l’avvenire.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano di laurea.
Articolo 16 – Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio. è responsabile della organizzazione operativa del Centro, della conservazione e dell’aggiornamento dell’elenco degli iscritti, attua le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva.
Articolo 17 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della Cassa, cura la riscossione degli introiti, esegue i pagamenti e propone al Consiglio i provvedimenti per reperire i fondi occorrenti alla vita del Centro.
Articolo 18 – Collegio dei Probiviri
è costituito da tre membri eletti come disposto nel precedente art. 10 fra gli iscritti più autorevoli, aventi un’anzianità di almeno 20 anni di laurea.
Ha funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti ed è giudice insindacabile in materia di controversie statutarie.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può proporre al Consiglio Direttivo nei confronti degli iscritti sono:
a) avvertimento orale;
b) censura scritta;
c) sospensione;
d) cancellazione dal Centro.
Le decisioni finali spettano comunque al Consiglio Direttivo.
L’avvertimento orale e la censura vengono comunicati dal Presidente del Centro Nazionale direttamente all’interessato.
La sospensione e la cancellazione possono comportare la pubblicazione del provvedimento, con la motivazione, nell’ambito del Centro.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo l’Iscritto può ricorrere all’Assemblea Generale chiedendo al Presidente che questa sia invitata a esprimersi sulla relativa decisione.
Articolo 19 – Revisore dei Conti
è eletto come disposto nel precedente art. 10; sorveglia sulle questioni amministrative del Centro.
Il tesoriere è tenuto a porre a disposizione del Revisore i documenti contabili.
Il Revisore riferisce direttamente al Presidente del Centro e all’Assemblea degli Iscritti.
Articolo 20 – Norme varie
Il Centro Nazionale ha la facoltà, previa deliberazione del Consiglio, di accettare legati, doni di valore, mobili o immobili, che andranno a far parte del suo patrimonio: questo, in caso di scioglimento del Centro Nazionale, sarà devoluto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Articolo 21 – Centri Regionali e Provinciali
Il Centro Nazionale di Studi Urbanistici si articola in Centri Regionali e in Centri Provinciali di Studi Urbanistici, aventi rispettivamente sede nel Capoluogo Regionale e nei Capoluoghi di Provincia, ciascuno dotato di ordinamento autonomo, conforme al presente Statuto.
Gli iscritti ai Centri Regionali e Provinciali di Studi Urbanistici sono iscritti di diritto al Centro Nazionale, purché in regola con il pagamento della quota annuale.
In ciascuna Provincia è ammesso un solo Centro Provinciale.
I Centri Regionali e i Centri Provinciali sono impegnati a concordare e a definire con le corrispondenti Federazioni e/o Consulte Regionali e con i rispettivi Ordini Provinciali gli opportuni raccordi istituzionali e operativi in materia urbanistica e ambientale; in particolare, tenuto conto della competenza legislativa in materia urbanistica in capo alle Regioni, i Centri Regionali di Studi Urbanistici dovranno ricercare la massima collaborazione, pur nel rispetto dell’autonomia statutaria, con le Federazioni e/o Consulte Regionali, al fine di trasmettere all’esterno in maniera univoca la voce e le opinioni della categoria degli Ingegneri in materia urbanistica e ambientale.
Art. 22 – Regolamento di attuazione
Per definire le modalità operative e di funzionamento (quote di iscrizione, designazione dei delegati, modalità di votazione, rimborsi spese, subentro nelle cariche sociali, modalità di convocazione e di votazione, ecc.) del Centro Nazionale di Studi Urbanistici si rimanda ad un apposito regolamento di attuazione.
Roma, 4 dicembre 2012
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VERSIONE PRECEDENTE – 24 gennaio 2003
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STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI URBANISTICI
(versione originaria aggiornata con le modifiche approvate nel Congresso di Venezia del 24 Gennaio 2003)
CAPO I – ISTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO NAZIONALE
Articolo 1
Ad iniziativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è istituito il “Centro Nazionale di Studi Urbanistici”, con sede in Roma.
Articolo 2
Gli scopi del Centro Nazionale sono:
a) incrementare l’interesse agli studi urbanistici, promuovendo iniziative culturali, di informazione e di aggiornamento della disciplina urbanistica;
b) favorire la collaborazione con varie Associazioni e gli Enti Pubblici che curano, sia in sede di studio che di attuazione, la soluzione di questioni urbanistiche;
c) presentare all’attenzione dei propri iscritti problemi di interesse nazionale ed esprimersi in merito;
d) configurarsi quale organo qualificato di consulenza per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, laddove richiesto, per gli organismi politico-amministrativi;
e) valorizzare l’apporto dell’attività professionale e della specifica competenza dell’Ingegnere negli studi urbanistici e nella attuazione delle iniziative urbanistiche.
CAPO II – ISCRIZIONE E APPARTENENZA AL CENTRO NAZIONALE
Articolo 3
Sono membri dei Centro Nazionale di Studi Urbanistici tutti gli ingegneri, che si occupino di problemi urbanistici e facciano parte di un Centro Regionale di Studi Urbanistici. L’iscrizione di ogni Membro, decisa secondo le norme statutarie del relativo Centro Regionale, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale.
CAPO III – ORGANI DEL CENTRO NAZIONALE
Articolo 4
Gli organi del Centro Nazionale sono:
a) l’Assemblea Generale degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 5 – Partecipazione all’Assemblea – Diritto di voto
Alle Assemblee possono partecipare i delegati dei Centri Regionali, in ragione di un delegato per ogni 10 membri, scelto ognuno nell’ambito del rispettivo centro provinciale.
Articolo 6
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano. Essa ha i seguenti compiti:
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
– determinare le quote da versare al Centro Nazionale per ogni iscritto, in funzione delle necessità organizzative;
– votare, in occasione dell’Assemblea ordinaria, in merito al bilancio preventivo e consuntivo, e alla relazione generale tenuta dal Presidente;
– deliberare sull’attività del Centro e l’indirizzo programmatico del Consiglio Direttivo;
– approvare le modifiche al presente statuto.
Articolo 7
L’Assemblea Generale:
– viene convocata in sessione ordinaria, una volta all’anno entro il 30 aprile;
– può essere convocata in sessione straordinaria in qualunque momento su iniziativa del Presidente del Centro Nazionale, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta, fatta pervenire direttamente al Presidente, da parte di almeno un quinto dei Centri Regionali costituiti.
La convocazione verrà a cura della Segreteria del Consiglio Direttivo per mezzo di una cicolare indirizzata a tutti gli iscritti, da spedirsi almeno 30 giorni prima della data della riunione.
L’avviso circolare comprenderà sempre l’ordine del giorno della Assembîea e preciserà luogo, giorno ed ora della riunione, in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione potrà aver luogo a distanza non minore di un’ora dalla prima convocazione.
Le Assemblee richieste dai Centri regionali dovranno essere convocate con le modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla data del timbro postale della richiesta scritta al Presidente del Centro Nazionale.
Articolo 8 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata a mezzo dei delegati la metà più uno dei Membri, e in seconda convocazione quando è presente la rappresentanza di un terzo dei suoi Membri.
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea
Presiede l’AssembIea il Presidente del Centro Nazionale; in caso di sua assenza la presidenza verrà assunta da un Vice Presidente.
Articolo 10 – Deliberazioni dell’Assemblea ed elezioni
Le deliberazioni vengono sempre prese per votazione a maggioranza relativa (la metà dei presenti più uno), secondo le modalità dell’Assemblea stessa preventivamente fissate: a scrutinio segreto o per alzata di mano o per appello nominale. Le elezioni per le cariche sociali avverranno sempre a scrutinio segreto, così come le deliberazioni delle Assemblee convocate su richiesta di almeno un quinto dei Centri Regionali. Per le elezioni delle cariche sociali l’Assembiea designa un Presidente di Seggio e due scrutatori.
La Presidenza del seggio curerà che a ciascun presente siano consegnate schede in bianco predisposte ove ciascun votante potrà scrivere un numero di nominativ – nome e cognome – alle voci “Consiglio Direttivo”, “Collegio dei Probiviri” e “Collegio dei Revisori dei Conti”, corrispondente alle cariche vacanti. Resteranno eletti gli Iscritti che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti avrà la preferenza l’iscritto con maggiore anzianità di laurea.
Un iscritto che risultasse eventualmente eletto in più di una delle cariche di cui sopra potrà optare per quella che preferisce, non essendo compatibile il cumulo degli incarichi. Egli verrà surrogato dal primo non eletto nell’organo di cui è rimasto vacante il posto.
E’ ammessa l’affissione di liste di candidati nell’interno del Seggio.
Articolo 11
Le cariche sociali non sono retribuite.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 22 membri eletti dalla Assemblea, da tre membri di diritto nominati nel proprio seno dal Consiglio Nazionale degli Ordini, dai membri rappresentanti dei Centri regionali costituiti, nominati secondo le norme del relativo statuto, uno per Regione; nonché, nelle more della formazione dei Centri Regionali, da un rappresentante dei Centri Provinciali già costituiti, uno per Regione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni.
Esso elegge – a scrutinio segreto – nel proprio seno:
– il Presidente;
– quattro Vice Presidenti, rappresentanti rispettivamente il Nord, il Centro, il Sud e le Isole;
– il Segretario Generale;
– il Tesoriere.
Il Presidente convoca, con le modalità di cui all’art. 6, comma 3° e 4°, il Consiglio Direttivo ogni quattro mesi di riunione ordinaria ed in riunione straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la opportunità o su richiesta di almeno sette Consiglieri. Le deliberazioni sono valide in prima convocazione, se sono presenti almeno ventuno Consiglieri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Quando uno dei Consiglieri cessi dai suo incarico l’elezione del’ilscritto che lo sostituirà viene demandata all’Assemblea in occasione della prima riunione Ordinaria e Straordinaria.
Le dimissioni di ventidue Consiglieri pongono in crisi il Consiglio stesso che resterà in carica per la sola ordinaria Amministrazione.
Le nuove elezioni dovranno essere redatte entro un mese dalla data delle dimissioni. L’assenza non preventivamente giustificata a tre riunioni consecutive di un membro del Consiglio determina automaticamente la decadenza della carica.
Il Consiglio è convocato dal Presidente per iscritto con preavviso di otto giorni.
Articolo 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Centro Nazionale.
a) provvede alla gestione ordinaria del centro secondo le finalità previste dallo Statuto o le linee generali di azione dalla Assemblea;
b) agisce d’iniziativa nel caso in cui necessita l’intervento immediato nell’interesse e a salvaguardia delle finalità del Centro Nazionale;
c) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
d) compila i bilanci;
e) tiene aggiornato l’elenco degli Iscritti;
i) propone all’Assemblea le quote dovute al Centro Nazionale;
g) raccoglie e vaglia il materiale di studio elaborato dal Centro per eventuali pubblicazioni;
h) nomina Commissioni di Studio o di Lavoro cui possono essere chiamati a partecipare anche Esperti estranei al Centro;
i) cura i rapporti con Enti Pubblici e con altre organizzazioni interessate ai fini dei Centro;
l) organizza il lavoro di studio e di informazione del Centro: conferenze, incontri, viaggi d’istruzione, ecc;
m) mantiene i contatti con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
n) deferisce al Collegio dei Probiviri le questioni ad esso inerenti;
o) promuove ogni iniziativa che ritenga utile alle finalità del Centro Nazionale.
Articolo 14 – Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è formata dal Presidente del Centro, dai quadro Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e da quattro membri del Consigîio Direttivo, nominati dal Consiglio stesso. La Giunta esecutiva provvede alla ordinaria attività del Centro Nazionale secondo le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo del Centro Nazionale stesso.
La Giunta è convocata dal Segretario Generale, dura in carica due anni e delibera a maggioranza, quando sono presenti almeno sei componenti.
Articolo 15 – II Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante del Centro Nazionale.
Vigila sull’osservanza delle norme statutarie e sul buon funzionamento del Consiglio direttivo; convoca le assemblee degli iscritti e le riunioni di Consiglio; svolge opera di mediazione sulle divergenze che potessero insorgere in seno al Centro Nazionale e deferisce, sentito il Consiglio, al Collegio dei Probiviri, gli iscritti ritenuti passibili di provvedimenti disciplinari. Riferisce alla Assemblea sull’opera svolta dal Consiglio Direttivo e sui programmi per l’avvenire.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano di laurea.
Articolo 16 – Il Segretario Generale ed il Tesoriere
Il Segretario Generale redige i verbali delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio. E’ responsabìie della organizzazione del Centro, attua le deliberazioni del Consiglio e convoca la giunta esecutiva.
Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della Cassa, cura la riscossione degli introiti, esegue i pagamenti e propone ai Consiglio i provvedimenti per reperire i fondi occorrenti alla vita del Centro.
Articolo 17 – Collegio dei Probiviri
E’ costituito da tre membri eletti come disposto nel precedente art. 10 fra gli iscritti più autorevoli, aventi un’anzianità di almeno 20 anni di laurea.
Ha funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti ed è giudice insindacabile in materia di controversie statutarie.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può comminare agli iscritti
sono:
a) avvertimento orale;
b) censura scritta;
c) sospensione;
d) cancellazione dal Centro.
L’avvertimento orale e la censura vengono comunicati dal Presidente del Centro Nazionale direttamente all’interessato. La sospensione e la cancellazione possono comportare la pubblicazione del provvedimento, con la motivazione, nell’ambito del Centro.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri del Centro Nazionale l’iscritto può ricorrere all’Assemblea Nazionale chiedendo al Presidente che questa sia invitata a
promuoversi sulla relativa decisione.
Articolo 18 – Collegio dei Revisori dei Conti
E’ composto di tre membri eletti come disposto nel precedente art. 10; sorveglia sulle questioni amministrative del Centro. Il tesoriere è tenuto a porre a disposizione di ciascun Revisore i documenti contabili. Il Collegio dei Revisori riferisce direttamente al Presidente del Centro e all’Assemblea degli Iscritti.
Articolo 19 – Norme varie
Il Centro Nazionale ha la facoltà, previa deliberazione del Consiglio, di accettare legati, doni di valore, mobili o immobili, che andranno a far parte del suo patrimonio: questo, in caso di scioglimento del Centro Nazionale, sarà devoluto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Articolo 20 – Centri Regionali e Provinciali
II Centro Nazionale di Studi Urbanistici si articola in Centri Regionali di Studi Urbanistici, aventi sede nel capoluogo di ogni Regione e ordinamento autonomo, conforme al presente Statuto.
Ogni Centro Regionale deve essere costituito dai componenti dei Centri Provinciali laddove questi sono costituiti. In ogni provincia non può esservi più di un Centro Provinciale di Studi Urbanistici.